Tutela sanitaria delle attività sportive
Leggi da rispettare e certificati necessari per essere in regola
Come è noto, l'attività sportiva in Italia è soggetta a disposizioni legislative che tutelano l'atleta sotto il punto di vista sanitario e "obbligano" tutti coloro che praticano una qualsivoglia disciplina sportiva a sottoporsi ad accertamenti medici per valutarne l'idoneità psico-fisica, che viene attestata mediante il rilascio, da parte del medico, di un adeguato certificato.
Tali disposizioni non devono essere viste dal cittadino quale un ulteriore onere e/o perdita di tempo, bensì come un importante strumento di valutazione dello stato di salute, che ha lo scopo, attraverso le certificazione della idoneità fisica, di conoscere le condizioni sanitarie del soggetto e di prevenire eventuali e più gravi "inconvenienti", i quali possono verificarsi, come è ampiamente noto, a qualsiasi età.
In tal senso le persone responsabili della mancata o mendace certificazione sono, oltre all'atleta medesimo, anche il medico nonché il Presidente (e quindi legale rappresentante) della società sportiva. Non è consentito (nè conveniente...) schierare in campo, o anche solo fare accedere agli allenamenti, un atleta che non sia in possesso del previsto certificato; il Presidente della società deve raccogliere tutti i certificati medici e conservarli con cura per metterli eventualmente a disposizione delle Autorità Giudiziarie nel malaugurato caso debba succedere un incidente.
Va da sé che il tipo di certificato richiesto (e l'accuratezza delle indagini diagnostiche) cambia in funzione del tipo di attività sportiva praticata che pertanto viene distinta in AGONISTICA e NON AGONISTICA. In generale possiamo dire che tutta l'attività (dai ragazzi agli adulti) che prevede competizione sportiva, viene definita agonistica, a prescindere dal livello di "bravura" tecnica degli atleti; anzi, a rigor di logica il rapporto tra allenamento e sforzo è proprio minore e più sfavorevole negli atleti "dilettanti" ed "amatoriali".
Per conoscere a fondo gli obblighi e le norme della tutela sanitaria, clicca QUI.
Quali attività sportive non richiedono il certificato medico?
NESSUNA!!! Infatti molto spesso si dice che il tal torneo di calcio a cinque, quel breve trofeo di pallavolo, il quadrangolare di calcio oppure, peggio ancora, i tornei in spiaggia di "beach volley" o di "beach tennis (racchettoni)", essendo di breve durata o non essendo chiamati "campionati", sono esenti dall'obbligo del certificato medico. Purtroppo non è così e coloro che fanno queste scellerate affermazioni sono, ingenuamente o maliziosamente, ignoranti della legge italiana, e mostrano la certificazione sanitaria soltanto come una spesa economica ed una "rottura di scatole" dalla quale è bene sfuggire, lasciando però "scoperti" non solo gli organizzatori del torneo ma anche e soprattutto i singoli atleti.
Tutte le attività sportive, di ogni ordine e grado, di qualsiasi tipo e durata (anche i soli allenamenti), sono soggetti a tale obbligo; tutti coloro che le praticano devono portare l'uno o l'altro dei certificati medici. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna, per legge regionale, è stata considerata "non sportiva" (e quindi esente dall'obbligo del certificato sanitario) la sola attività ludico-motoria e "corsistica" che non ha finalità di competizioni e gare; in tali casi l'obbligo non c'è ma è pur sempre consigliabile, per tutelare sé stessi e gli atleti, richiederla lo stesso quando è valutabile un certo impegno e sforzo fisico.
Quanto vale l'autocertificazione e la liberatoria dalle responsabilità?
NULLA!!! Molto spesso in alcune competizioni gli organizzatori richiedono ad ogni partecipante la firma di un modulo di liberatoria dalle responsabilità in ordine alla tutela sanitaria, nella quale l'atleta attesta di essere idoneo e di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità ed obbligo. Nulla di più inutile e falso. Nessuno può attestare il proprio stato di salute e nessuno può sollevare qualcun altro da responsabilità che vengono imposte dalla Legge. Di solito quando organizzatori di competizioni e attività richiedono tali dichiarazioni è perché sono perfettamente consapevoli dell'obbligo del certificato e sperano di sfruttare l'ignoranza del cittadino il quale, in caso di incidente, crede di aver alleviato gli altri di ogni colpa e quindi non procede per vie legali. In questi casi, gli atleti sappiano che possono procedere per vie legali contro i responsabili della società sportiva che organizza la manifestazione per inosservanza delle norme di tutela sanitaria e possono richiedere adeguati risarcimenti in sede civile.
Decreti ministeriali sull’attività agonistica e non agonistica
In attesa che venga ridefinita tutta la materia, sono in vigore, per quanto attiene alla tutela sanitaria, i criteri fissati dal Ministero della Sanità con due appositi decreti:
- Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
- Decreto del 28/2/1983 - “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”.
Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:
- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita di primo livello e consegua il certificato per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica.
- Tale certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni;
- tutti gli altri atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.
ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON AGONISTICHE
In base alla delibera del Consiglio nazionale del CSI nella sua seduta del 7/8 novembre 1998, vengono stabilite le qualificazioni di agonistica o non agonistica delle attività sportive. Per saperne di più clicca QUI.
Qualche consiglio
Ecco qualche consiglio spicciolo da seguire per evitare confusioni e problemi:
- Il certificato è un documento personale di ciascun atleta. Esso vale per un anno. Se un atleta partecipa ad attività con due o più organizzazioni diverse, lo stesso certificato vale per tutte le attività. In questo caso il Presidente della società sportiva può acquisire una fotocopia del certificato, assicurandosi che non si tratti di una copia falsa.
- In particolare il certificato che viene rilasciato a scuola per le attività parascolastiche e per i giochi della gioventù vale anche per le attività del CSI. Basta acquisire la copia. Ricordiamo che il certificato per le attività parascolastiche è rilasciato gratuitamente dal medico di famiglia del ragazzo.
- Un certificato specialistico di 2º livello sostituisce quello di base o di 1º livello, ma non viceversa.
- Il certificato di base o di 1º livello viene rilasciato dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, ma non è obbligatorio rivolgersi a lui. Ogni medico è autorizzato ad effettuare la visita e rilasciare il relativo certificato.
- Il pagamento del certificato medico non è obbligatorio ed il medico può decidere di rilasciare il certificato gratuitamente. Perciò quelle società sportive che hanno un medico sociale o un medico che sia disponibile a eseguire le visite senza farsi pagare possono ricorrere a lui.
- In caso di pagamento conviene comunque accertare - nell’ambito della propria regione - l’entità della tariffa minima da rispettare.
- Va ricordato che in Emilia-Romagna le certificazioni di idoneità per l'attività sportiva non agonistica per i minori e per le persone disabili di ogni età sono rilasciate GRATUITAMENTE dal medico di famiglia e dal pediatra di libera scelta, o su loro richiesta, dai Servizi pubblici di medicina dello sport e vengono registrate direttamente sul libretto sanitario dello sportivo.
Le certificazioni interessano:
- ragazzi che svolgono attività sportive organizzate dagli Organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- tutti coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (e che non siano considerati atleti agonisti);
- partecipanti ai Giochi della gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica vengono registrate direttamente sul libretto sanitario dello sportivo (che sostituisce il certificato). Anche la gratuità delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica riguarda i minori e le persone disabili di ogni età. In questo caso però, è necessario presentare la richiesta della società sportiva con l'indicazione dello sport che si intende praticare.
I certificati per l'attività sportiva agonistica sono rilasciati solo dai medici dello sport che lavorano per il Servizio sanitario regionale o in strutture private autorizzate o studi professionali inseriti in un apposito elenco regionale. Le idoneità alla pratica sportiva agonistica vengono registrate anche sul libretto sanitario dello sportivo, ma è comunque necessario il certificato.
Non tutte le attività fisiche o motorie necessitano della certificazione di idoneità. Generalmente la certificazione non serve per le pratiche sportive a carattere individuale come ad, ad esempio, chi va autonomamente in palestra o in piscina.
Il libretto sanitario dello sportivo conterrà dunque le idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, per la quale il libretto vale come certificato. Il libretto è un documento unico che viene rilasciato dai medici di famiglia, dai pediatri di fiducia, dai Servizi pubblici e privati di medicina dello sport e dovrà essere conservato dal titolare nel corso degli gli anni.
In questo modo si eviteranno anche richieste ripetute di certificazioni: l'interessato e tutti i medici che valuteranno l'idoneità all'attività sportiva potranno avere un documento unico e valido nel tempo da presentare in tutte le occasioni in cui è richiesto un certificato.
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